In una recentissima pronuncia (TF 4A_368/2023 del 19 gennaio 2024), la nostra Massima istanza ha chiarito come nell’ambito di un’indagine interna azienale, nel caso di specie scaturita da una denuncia per molestie sessuali sul posto di lavoro, l’indagato non possa godere di tutte quelle garanzie procedurali tipiche della fase d’inchiesta penale.

Si tratta per lo più del diritto di essere assistiti da un legale di fiducia durante i colloqui aziendali, dell’essere informato sul contenuto completo dell’indagine per preparare la propria difesa e far somministrare le prove.

Il fatto che l’azienda proceda ad un’indagine interna per far chiarezza circa possibili reati commessi al suo interno è da ricollegarsi al dovere di protezione che incombe al datore di lavoro ex art. 328 CO ed il fatto che tali indagini vengano condotte senza le garanzie tipiche del procedimento penale non inficia l’eventuale successivo licenziamento, viziandolo come abusivo, in virtù del principio della libertà di recesso applicabile nel diritto svizzero.