Nell’ordinamento giuridico svizzero, il creditore ha la possibilità di escutere il proprio debitore senza la previa verifica della fondatezza del credito da parte di un giudice.
E’ lo strumento del precetto esecutivo, ovvero quell’atto esecutivo, propedeutico all’instaurazione dell’esecuzione forzata, la cui pretesa dedotta in esecuzione non soggiace alla preventiva verifica di fondatezza da parte di un giudice, il quale interverrà, semmai, in un secondo momento.
A differenza di altri ordinamenti giuridici, il fatto che non vi siano tasse di giustizia da sopportare per instaurare la via esecutiva, rende la procedura più snella e più accessibile a tutti, specie ai piccoli creditori che non si vedono scoraggiati dal procedere giudizialmente anche per piccoli importi.
Tuttavia questo sistema apre anche le porte ad abusi. La giurisprudenza, ormai pacifica, sul tema ha dichiarato che se il precetto esecutivo è stato spiccato in modo abusivo, espone l’autore (presunto creditore) ad una responsabilità penale.
L’abusività di un precetto esecutivo è considerata manifesta quando sia evidente che il presunto creditore stia perseguendo altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, ricordando che ripetute esecuzioni vessatorie possono impedire al presunto debitore l’accesso al credito, recandogli danno economico diretto o alla reputazione dell’escusso.
Un simile agire, che suggerisca come lo scopo perseguito non sia più quello di un incasso forzato, integra gli estremi del reato di coazione ai sensi dell’art. 181 CP laddove un mezzo coercitivo, in questo caso un precetto esecutivo abusivo, sia capace di impressionare una persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o d’azione.
Occorre dunque evitare di cadere in facili errori travisando gli scopi degli strumenti giuridici a disposizione.