Nel mondo del commercio internazionale, la logistica e il trasporto delle merci rappresentano un pilastro essenziale per il successo delle economie di esportazione. In questo contesto, la Convenzione di Ginevra, adottata nel 1956, stabilisce norme internazionali per il trasporto su strada delle merci, fornendo un quadro giuridico uniforme per regolare le transazioni commerciali transfrontaliere. Uno dei principi fondamentali di questa convenzione è la responsabilità del vettore nel trasporto delle merci e il diritto al risarcimento in caso di perdita o danneggiamento delle stesse durante il trasporto.
Secondo la Convenzione di Ginevra, il vettore è responsabile della merce trasportata e ha l’obbligo di garantire che essa arrivi a destinazione in condizioni sicure e integre. In caso di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto, il vettore è tenuto a risarcire il valore della merce fino al limite massimo stabilito dalla Convenzione. Attualmente, questo massimale di risarcimento è di 8,33 diritti speciali di prelievo (DSP) per chilogrammo di merce perduta o danneggiata.
Nella lettera di vettura, che la Convenzione disciplina dettagliatamente, è possibile indicare un diritto ad un indennizzo superiore. E’ dunque importante poter salvaguardare il proprio commercio introducendo indicazioni precise onde evitare di ritrovarsi coinvolti in dispute legali in caso di perdita o distruzione della merce durante il trasporto.
Essendo la Svizzera un importante attore nel commercio internazionale, con una significativa percentuale del PIL derivante dalle esportazioni, la Svizzera dipende fortemente da un sistema di trasporto sicuro ed efficiente per garantire che le sue merci raggiungano i mercati globali in modo tempestivo e sicuro. E’ dunque chiaro che in un’economia di esportazione come quella svizzera, rinomata per la sua qualità e diversificazione dei prodotti, è importante beneficiare delle disposizioni contenute nella Convenzione di Ginevra.