La protezione dell’immagine personale costituisce un aspetto fondamentale del diritto alla personalità in Svizzera. Nel nostro contesto giuridico, il diritto all’immagine è regolato principalmente dal Codice civile, che tutelando i diritti della personalità, includendo esplicitamente il diritto all’immagine, stabilisce che chiunque utilizzi l’immagine di un individuo senza il suo consenso commette una lesione del diritto alla personalità, salvo che vi sia una giustificazione legittima, come un interesse pubblico preponderante o il consenso implicito del soggetto, ad esempio nel caso di eventi pubblici.

Nell’articolo precdente abbiamo anche visto come il diritto alla protezione dell’immagine trova tutela nel Codice delle obbligazioni, nel contesto commerciale sancito dall’articolo 328 CO per i rapporti di lavoro, che implica come l’uso dell’immagine di un dipendente per scopi promozionali o pubblicitari richiede il consenso esplicito dell’interessato.

In determinati casi, l’uso non autorizzato dell’immagine può addirittura configurare un reato ai sensi del Codice penale. L’articolo 179quater CP, ad esempio, sanziona l’acquisizione non autorizzata di immagini da spazi privati. Inoltre, possono applicarsi norme più generali, come quelle relative alla calunnia e alla diffamazione, qualora l’immagine sia usata in un contesto lesivo della reputazione

Questo articolo ha lo scopo di esaminare i fondamenti legali che tutelano l’immagine personale, le modalità di protezione e i rimedi a disposizione in caso di violazioni.

Partiamo dal “consenso” che è un pilastro fondamentale per l’uso lecito dell’immagine personale, che per essere considerato valido, deve essere: esplicito e specifico (deve riguardare uno scopo ben definito e non può essere generico); informato (il soggetto deve essere pienamente consapevole delle modalità e dei contesti di utilizzo della propria immagine) e revocabile (poiché salvo accordi contrari, il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento, purché non si arrechi un danno sproporzionato al titolare del diritto di utilizzo).

In generale, la partecipazione volontaria a eventi pubblici comporta un consenso implicito all’uso dell’immagine in contesti correlati all’evento stesso. Tuttavia, tale consenso non si estende a utilizzi che possano danneggiare la reputazione del soggetto o essere estranei al contesto originario.

In spazi privati, invece, l’acquisizione o l’uso dell’immagine è subordinato al consenso esplicito. Qualsiasi violazione può essere perseguita sia civilmente sia penalmente, con possibili richieste di risarcimento per danni morali o materiali.

Nel caso in cui si riscontrassero violazione dei requisiti sopra esposti, la normativa svizzera offre diversi strumenti per tutelare l’immagine personale. Le tutele si estendono dal campo civile, che un’azione civile per lesione della personalità, chiedendo la cessazione dell’utilizzo illecito dell’immagine, la rimozione del materiale compromettente e il risarcimento del donnao subito, al campo penale, con conseguenti sanzioni pecunirie o detentive.

Ne deriva che la tutela dell’immagine personale è un diritto fondamentale che la normativa svizzera garantisce con strumenti giuridici efficaci e articolati. In un contesto sempre più digitalizzato, in cui le immagini sono condivise rapidamente e ampiamente, è cruciale che ogni individuo sia consapevole dei propri diritti e delle possibilità di tutela. Il rispetto del consenso e l’adozione di buone pratiche da parte di chi utilizza immagini altrui sono elementi essenziali per prevenire violazioni e conflitti legali.