Nel mondo della moda e della pubblicità, la gestione dell’immagine di un modello è un aspetto tanto delicato quanto giuridicamente rilevante. Il volto di un professionista non è solo un mezzo espressivo, ma un vero e proprio diritto soggettivo tutelato dall’ordinamento giuridico. In un caso recente che ho avuto modo di seguire, un’agenzia è stata ritenuta responsabile per aver concesso a un cliente l’uso dell’immagine di un modello senza il suo consenso e senza un contratto specifico. Questo episodio ci offre l’occasione per riflettere sulla responsabilità delle agenzie alla luce del Codice delle Obbligazioni (CO) e del Codice Civile (CC) svizzeri.
Nel caso concreto di cui mi sono occupata, Luca Rossi (nome di fantasia), modello professionista, aveva sottoscritto un contratto generale con un’agenzia svizzera attiva nella rappresentanza di talenti nel settore della moda. Il contratto prevedeva che ogni utilizzo dell’immagine del modello dovesse essere previamente autorizzato, con un accordo scritto per ogni impiego specifico.
Tuttavia, senza informare il modello né sottoscrivere un nuovo accordo, l’agenzia ha trasmesso ad un’azienda cosmetica alcune fotografie di Luca per una campagna pubblicitaria. L’immagine del modello è stata utilizzata su cartelloni, social network e brochure, accompagnata da dichiarazioni commerciali mai rese dal diretto interessato.
Il risultato? Una doppia violazione: della reputazione e dei diritti patrimoniali del modello, il quale ha subito un danno d’immagine e ha perso un incarico con una casa concorrente che, vista la campagna, ha preferito rinunciare alla collaborazione. Dunque, quali tutele si presentavano per Luca? Prima tra tutti è sicuramente lamentare una grave inadempienza contattuale. L’articolo 97 CO stabilisce che chi non adempie agli obblighi contrattuali deve risarcire il danno, salvo che provi l’assenza di colpa. L’agenzia è anche responsabile per gli atti compiuti da terzi incaricati, come prevede l’articolo 101 CO. Affidare l’immagine a un’azienda esterna, senza controllarne l’uso, significa assumersi il rischio di ogni abuso. Ma il cuore della questione riguarda il diritto all’immagine, tutelato dall’articolo 28 del Codice Civile. Il volto di un modello non può essere utilizzato senza il suo consenso. L’associazione a un prodotto non autorizzato e a dichiarazioni inventate ha leso gravemente la dignità professionale di Luca Rossi, aprendo la porta a un risarcimento per la lesione alla personalità. Tutte queste tutele si sono concretizzate in azioni di risarcimento e richieste di provvedimenti cautelari volti a bloccare la diffusione della campagna pubblicitaria.
È bene dunque ricordarsi che nel settore dell’immagine, ciò che conta non è solo apparire, ma anche proteggere. E la tutela comincia dal rispetto dei diritti fondamentali del soggetto ritratto. Un’agenzia seria non può permettersi leggerezze: ne va della sua credibilità, della fiducia dei propri rappresentati e, in ultima analisi, della sua sopravvivenza legale. Questo caso lo dimostra con chiarezza.