Dopo aver dato una panoramica delle tutele in ambito civile, esploriamo ora lo strumento della denuncia penale contro atti di mobbing. Infatti, occorre sapere che i comportamenti qualificabili come mobbing, possono integrare vere e proprie fattispecie di reati penali, con conseguenze punitive molto più invasive nei confronti dei responsabili di questi comportamenti.
In Svizzera, il mobbing non ha una norma penale specifica, ma molti atti tipici del mobbing possono rientrare in diverse fattispecie di reato nel Codice Penale. Ecco i principali reati applicabili:
- Lesioni personali (art. 123 CP): Il mobbing può causare danni psicologici significativi, come depressione o ansia severa. In questi casi, si può parlare di lesioni personali, anche se di tipo psicologico.
- Danneggiamento (art. 144 CP): Se nel corso del mobbing si distruggono o danneggiano beni della vittima (come oggetti personali, strumenti di lavoro o documenti), il mobbing può essere inquadrato come danneggiamento.
- Diffamazione (art. 173 CP): Se un lavoratore è bersaglio di accuse che ne rovinano la reputazione, senza prove, si tratta di diffamazione. Questo può includere la diffusione di voci false o lesive sull’integrità professionale o personale della vittima.
- Calunnia (art. 174 CP): Se le accuse diffamatorie sono volutamente false e mirano a danneggiare la reputazione della vittima, si può configurare il reato di calunnia.
- Ingiuria (art. 177 CP): Offese o insulti diretti verso un lavoratore rientrano in questo reato. È comune in casi di mobbing, in cui il lavoratore subisce attacchi verbali costanti.
- Molestie sessuali (art. 198 CP): Comportamenti di natura sessuale indesiderata verso la vittima, che fanno sentire il lavoratore a disagio, sono considerati molestie sessuali e rientrano nelle fattispecie del Codice Penale.
- Minaccia (art. 180 CP): I comportamenti minacciosi volti a incutere paura nel lavoratore, come il rischio di licenziamento o di ulteriori danni, possono costituire una minaccia.
- Coazione (art. 181 CP): Se il mobbing mira a forzare il lavoratore a fare qualcosa contro la sua volontà (come dimettersi o cambiare il proprio comportamento), si può parlare di coazione.
Se ti rivedi in qualcuno di questi casi, non aspettare a tutelare i tuoi diritti. Infatti è opportuno sapere che, a dipendenza di quali reati si stia parlando, le azioni penali soggiaciono a dei termini di preclusione piuttosto brevi. Infatti, per determinati reati tra cui l’ingiuria, la calunnia, la diffamazione, la coazione e le lesioni semplici, il Codice penale richiede che la denuncia sia presentata entro 90 giorni dall’evento o dal momento in cui la vittima è venuta a conoscenza dell’identità del colpevole.
Dal momento che una denuncia penale ha generalmente un effetto deterrente più forte rispetto alle azioni civili, sia perché a dispetto delle azioni civili che portano principalmente a risarcimenti economici, le sanzioni penali possono avere implicazioni economiche più ampie, come il rischio di perdere il lavoro o di affrontare multe significative, o altre restrizioni della libertà personale e soprattutto poiché un procedimento penale spesso implica un grado maggiore di esposizione pubblica e un impatto più significativo sulla reputazione del colpevole rispetto a un’azione civile (la possibilità di avere una fedina penale macchiata o una condanna pubblica può avere un forte effetto deterrente, poiché danneggia seriamente la reputazione della persona anche oltre l’ambito lavorativo) occorre saper disporre della tutela in ambito penale in maniera saggia, affidandoti ad un avvocato che possa guidarti nelle varie fasi del procedimento.
Nell’era digitale accade che molteplici reati che rientrano nella sfera del mobbing, avvengano online, spesso tramite social media e chat come WhatsApp, Instagram o Facebook, e-mail o piattaforme aziendali. Si parla quindi di cybermobbing, a cui dedicheremo il prossimo articolo.