Con il termine “cyberbullismo” si intende quell’insieme di atti intimidatori, diffamatori o lesivi commessi attraverso mezzi digitali. Grazie alla diffusione dei social media e delle piattaforme di messaggistica, questo fenomeno ha trovato oggi un canale efficace per danneggiare le vittime, portando conseguenze psicologiche e sociali talvolta gravi e, in alcuni casi estremi, irreparabili.

L’ordinamento giuridico svizzero ha risposto con attenzione a questa crescente problematica, anche se il cyberbullismo non è ancora configurato come un reato specifico all’interno del Codice Penale Svizzero (CP).

Infatti, sebbene non ci sia una legge penale specifica sul cyberbullismo, il Codice Penale Svizzero include diverse norme che possono essere utilizzate per perseguire tali comportamenti, specialmente quando violano la dignità, l’integrità psicologica e i diritti delle persone. Ecco alcune disposizioni rilevanti:

  1. Reato di minaccia (art. 180 CP): Quando il cyberbullismo include messaggi o contenuti che possono essere percepiti come intimidatori o minacciosi, questo articolo prevede sanzioni per chi crea uno stato di terrore psicologico nelle vittime.
  2. Coazione (art. 181 CP): Nel caso in cui il cyberbullismo sia associato a pressioni o coercizione per influenzare le decisioni della vittima, si può far ricorso all’articolo 181 CP, che penalizza chi limita la libertà di azione o di decisione di un’altra persona tramite minacce.
  3. Ingiuria e diffamazione (artt. 173 e 177 CP): Spesso, il cyberbullismo implica offese dirette o commenti dannosi sull’immagine e la reputazione della vittima. Il codice penale svizzero protegge le persone da simili lesioni alla dignità personale, permettendo di denunciare atti diffamatori o offensivi pubblicamente diffusi online.
  4. Violazione della sfera privata (art. 179novies CP): Se il cyberbullismo include la divulgazione non autorizzata di informazioni private, come foto o conversazioni, questo articolo tutela la riservatezza, permettendo di agire contro chi viola la privacy della vittima.
  5. Danno alla reputazione e danno psicologico: Nel caso in cui il cyberbullismo provochi un danno reputazionale o psicologico significativo, la vittima può rivolgersi a uno specialista per accertare l’entità del danno e ottenere risarcimenti.

Negli ultimi anni, il cyberbullismo è in aumento, specialmente tra i giovani. Secondo ricerche condotte in ambito europeo e in Svizzera, il numero di vittime di cyberbullismo è cresciuto con la diffusione di nuove piattaforme digitali e di social media. La pandemia di COVID-19 ha contribuito ad accentuare questo fenomeno, con un incremento di ore trascorse online e di interazioni virtuali, che hanno offerto ai bulli digitali nuove occasioni per attaccare le vittime.

Ecco perché alla luce dell’aumento di questi reati, è fondamentale che le vittime si proteggano tempestivamente. Il primo strumento a cui rivolgersi è sicuramente una tempestiva denuncia, che non va sottovalutata, specie in ragione dei termini di prescrizione di cui avevo già parlato nel mio scorso articolo sulla tutela penale nell’ambito del mobbing.

Occorre infine sapere che i principali social media offrono strumenti di segnalazione per contenuti abusivi. Facebook, Instagram e altre piattaforme possono rimuovere contenuti dannosi e bloccare account che violano i termini di servizio, quanto meno per arginare gli effetti negativi di questi odiosi e vili reati.