La vicenda che vi riporto di seguito è stato un caso che mi ha coinvolto recentemente e che riguarda una giovane dipendente che da poco aveva scoperto di essere rimasta incinta. Alla notizia della gravidanza, il datore di lavoro le ha chiesto di interrompere immediatamente il rapporto di lavoro, mascherando il licenziamento con un accordo di risoluzione consensuale.
Questa vicenda rappresenta una grave violazione delle tutele previste dal Codice delle obbligazioni e dal diritto del lavoro svizzero. In particolare, la gravidanza è una condizione fortemente protetta dalla legge, e il comportamento del datore di lavoro, che ha sollecitato una risoluzione immediata del contratto senza rispettare i diritti della lavoratrice, rende l’accordo presumibilmente nullo.
Secondo l’articolo 336c del Codice delle obbligazioni (CO), infattri, una lavoratrice non può essere licenziata durante la gravidanza né nelle 16 settimane successive al parto. Questo periodo è definito “tempo protetto”, durante il quale qualsiasi licenziamento è considerato nullo. Persino una risoluzione consensuale del contratto firmata in tale contesto può essere annullata se si dimostra che la lavoratrice non ha agito in piena consapevolezza o libertà.
La richiesta di firmare un accordo immediato durante la gravidanza solleva diversi problemi giuridici. In primo luogo, la pressione esercitata dal datore di lavoro potrebbe configurarsi come una forma di coercizione. Il Codice delle obbligazioni prevede infatti che un contratto stipulato sotto pressione o in presenza di un timore fondato possa essere annullato. Inoltre, se la lavoratrice è stata indotta a credere che non avrebbe potuto mantenere il proprio lavoro o che avrebbe subito conseguenze negative in caso di rifiuto, si potrebbe configurare un vizio di consenso.
Un altro elemento cruciale riguarda i diritti inderogabili garantiti dalla legge. L’articolo 341 CO stabilisce che non è possibile rinunciare a tali diritti durante il rapporto di lavoro o alla sua cessazione. Pertanto, un accordo che privi la lavoratrice di tutele fondamentali, come il diritto al preavviso o alla protezione contro il licenziamento, è nullo per legge.
La nullità di un accordo di questo tipo può quindi essere dimostrata sotto diversi aspetti. Innanzitutto, esso contrasta con una norma imperativa che tutela le lavoratrici durante la gravidanza. In secondo luogo, la firma dell’accordo in condizioni di pressione psicologica rappresenta un difetto di volontà che ne invalida la validità. Infine, il comportamento del datore di lavoro potrebbe configurarsi come un abuso di diritto, violando i principi di equità e giustizia sanciti dall’articolo 2 del Codice civile svizzero.
La conseguenza della nullità è il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto lo stipendio fino al termine legale, oltre alle indennità previste sia dal Codice delle obbligazioni che dalla Legge sulla parità.