Nel contesto lavorativo esistono problematiche che, a una prima lettura, possono sembrare marginali. Tuttavia, se ignorate, possono trasformarsi in veri contenziosi. L’utilizzo dell’immagine del dipendente senza un consenso valido o senza un indennizzo adeguato è uno di questi aspetti spesso sottovalutati.
Vediamo il quadro normativo svizzero e le conseguenze pratiche in caso di violazione.

Il diritto all’immagine come diritto della personalità

L’immagine personale rientra nei diritti della personalità tutelati dal Codice civile svizzero.
L’articolo 28 CC stabilisce che chi subisce una violazione della propria personalità — e quindi del proprio diritto all’immagine — può chiedere la cessazione dell’abuso e, se necessario, un risarcimento.

Tutela del lavoratore nel Codice delle obbligazioni

Nel mondo del lavoro interviene anche il Codice delle obbligazioni (CO).
L’articolo 328 CO obbliga il datore di lavoro a rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, incluse immagine, dignità e sfera privata. Questo dovere riguarda anche l’uso dell’immagine per scopi aziendali.

Il ruolo della Legge sul lavoro (LL)

La Legge federale sul lavoro (LL) non disciplina direttamente l’immagine, ma impone al datore di garantire un ambiente rispettoso e non lesivo della dignità del dipendente (art. 6 LL). Un utilizzo improprio dell’immagine può quindi violare anche questo principio.

Quando serve il consenso del lavoratore

L’uso dell’immagine richiede sempre un consenso esplicito, specifico e informato.
Il lavoratore deve sapere:

  • come verrà usata la sua immagine;
  • dove sarà pubblicata;
  • per quali finalità;
  • per quanto tempo;
  • entro quali limiti geografici.

Senza un consenso valido, l’azienda può violare i diritti della personalità e rendersi responsabile di un danno risarcibile.

Caso concreto: l’uso inconsapevole dell’immagine in una campagna pubblicitaria

Un dipendente di una società di moda viene fotografato durante un evento aziendale. L’azienda utilizza quella foto in una campagna pubblicitaria senza chiedergli il permesso e senza riconoscere alcun compenso.
Il lavoratore non si oppone in modo esplicito, ma non ha mai dato il suo consenso.

Le possibili violazioni riguardano:

1. Mancanza di consenso

L’immagine è stata usata senza autorizzazione, in violazione degli articoli 28 CC e 328 CO.

2. Mancato indennizzo

L’utilizzo pubblicitario dell’immagine produce un vantaggio economico per l’azienda. Questo beneficio richiede un compenso proporzionato.

3. Danno alla reputazione

Se l’immagine viene associata a messaggi non condivisi dal dipendente, la sua reputazione personale e professionale può subire un danno ulteriore.

Cosa può fare il lavoratore

Il dipendente ha diversi strumenti di tutela. Può:

  • intimare all’azienda di rimuovere immediatamente l’immagine da ogni materiale promozionale;
  • chiedere un indennizzo economico per il danno morale e materiale;
  • avviare una procedura giudiziaria se manca un accordo extragiudiziale.

Le azioni legali previste dal Codice civile e dal Codice delle obbligazioni consentono di ottenere il risarcimento e la cessazione dell’abuso.

Buone pratiche per prevenire controversie

Per evitare rischi e contenziosi, il datore di lavoro dovrebbe adottare politiche interne chiare, tra cui:

  • inserire nei contratti clausole che regolano l’uso dell’immagine;
  • ottenere un consenso specifico, documentato e revocabile;
  • prevedere un indennizzo adeguato per gli utilizzi commerciali;
  • informare sempre i lavoratori sulle finalità e sulle modalità di utilizzo.

Conclusione

Usare l’immagine di un dipendente senza consenso non è solo una violazione dei suoi diritti personali. Espone anche l’azienda a un rischio concreto di danni economici e reputazionali.
Una gestione trasparente e rispettosa dell’immagine dei lavoratori non solo evita problemi legali, ma dimostra un reale impegno verso l’etica e la dignità del personale. verso l’etica e il rispetto della dignità del lavoratore.