Con l’intensificarsi dei commerciali internazionali, non è più ormai un caso che il creditore risieda, o abbia la sua sede, in un Paese diverso da quello in cui risiede, o abbia la propria sede, il debitore.
Laddove i rapproti commerciali sfocino in una disputa legale, la Convenzione di Lugano e altre Leggi internazionali prevedono diversi fori giuridici in cui incardinare una causa quando i protagonisti hanno residenze o sedi in Stati diversi.
Ma una volta ottenuta la sentenza definitiva, che statuisca un credito in favore di una delle parti, qual è il passo successivo necessario per realizzare tale credito quando il debitore si trovi all’estero?
La risposta risiede nella procedura di execuatur di sentenze straniere, ovvero il riconoscimento del loro contenuto come vincolante e la loro esecuzione come fosse una sentenza emessa nello Stato di residenza del debitore.
In Svizzera, la Legge sull’esecuzione e fallimento permette di azionare sentenze estere con una procedura esecutiva che consente l’incasso forzato del credito, tramite pignoramento o fallimento, a seconda dei casi.
La sentenza esecutiva estera, laddove definitiva, non da la possibilità di ridiscutere il credito il quale, essendo stato già accertato da un giudice straniero, diventa un titolo di credito definitivo e vincolante, con la conseguenza che la procedura di incasso promossa in Svizzera, promossa senza che venga motivata, si concentrerà esclusivamente sulla prossibiltià di realizzare il credito.
La procedura viene promossa con un preventivo precetto esecutivo e nell’ipotesi in cui il debitore decida di interporvi opposizione, questa viene rigttata in via definitiva ai sensi dell’art. 80 LEF. Da lì l’intervento dell’ufficio esecuzione che ha ampi potere di indagine sui beni a disposizione del creditore e, salvo il caso di insolvenza del debitore, le possibilità di incassare forzatamente il proprio credito sono abbastanza elevate.